B.P.R. FINANZIARIA s.r.l.

                                                                                                                          Iscritta nell'albo unico degli Intermediari Finanziari al numero 195







REGOLAMENTO PER LA VENDITA ALL'ASTA

(ai sensi del R.D. n.745 del 1938 del regolamento di attuazione R.D. n.1279 del 1939)




Art. 1 Norme generali per la vendita all'asta

La B.P.R. Finanziaria s.r.l. indice l'asta per la vendita degli oggetti preziosi posti in pegno per i quali sono trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza indicata sulla polizza e che il pignorante non ha provveduto a rinnovare o a ritirare. Le aste vengono effettuate secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento affisso nelle sedi della B.P.R. Finanziaria s.r.l. secondo le istruzioni impartite dai competenti Organi della B.P.R. Finanziaria s.r.l.

Il prezzo base degli oggetti offerti all'asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle relative polizze oppure al prezzo di mercato stabilito dalla B.P.R. Finanziaria s.r.l. E' facoltà della Società mettere in vendita i pegni divisi in più parti o lotti quando se ne riconosca la convenienza. In tal caso lo Stimatore assegnerà a ciascuna parte del pegno diviso la quota parte di valore iniziale d'asta, in modo però che l'insieme delle singole quote corrisponda almeno al credito della Società.

Per i pegni rimasti invenduti al primo esperimento d'asta si procede, anche in giorno diverso, ad un secondo esperimento di vendita, abbassando il prezzo base all'importo corrispondente al credito di B.P.R. Finanziaria s.r.l. , per capitale, interessi e diritti accessori. Se anche al secondo esperimento d'asta i pegni non vengono aggiudicati, l'addetto all'asta procede a ritirarli al prezzo corrispondente all'intero credito vantato da B.P.R. Finanziaria s.r.l. , entro 10 giorni dall'ultima asta.

La differenza tra il ricavato della vendita ed il credito della Società, qualora dovesse esserci, viene accantonato in un deposito infruttifero e messo per cinque anni a disposizione del possessore della polizza, trascorsi i quali i sopravanzi sono incamerati. Il sopravanzo è pagabile, su presentazione della polizza stessa, a partire dal terzo giorno successivo all'asta. Il portatore dovrà corrispondere sull'avanzo una Commissione sui sopravanzi del 10% calcolata sul prezzo di aggiudicazione.

Art. 2 Direzione dell'asta

La Direzione dell'asta è così composta:

 - Un Commissario d'asta che provvede all'aggiudicazione (di regola il Presidente della società o un suo delegato);

 - Un Segretario d'asta per la registrazione delle vendite effettuate, per il rilascio delle relative ricevute e per la gestione degli oggetti non aggiudicati.

Art. 3 Luogo e giorni di vendita

Le aste sono effettuate nel luogo, giorno e ora fissati dall'apposito avviso agli incanti, affisso presso gli sportelli delle sedi della B.P.R. Finanziaria s.r.l. e nel luogo di effettuazione dell'asta e divulgato con modalità di cui agli artt. 48 e 49 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, oltre che sul sito www.bprfinanziaria.it nella sezione "Asta". L'avviso rimarrà affisso e pubblicato per almeno cinque giorni consecutivi, precedenti l'inizio delle aste, e fino al compimento delle stesse e indicherà il luogo, il giorno e l'ora in cui avverranno le aste e l'elenco dei presumibili pegni in vendita, con l'indicazione per ognuno di essi dei rispettivi numeri di polizza.

Coloro che intendessero partecipare alla vendita all'Asta potranno visionare i lotti in vendita nei giorni e negli orari stabiliti per l'Esposizione. Di norma questa avviene la settimana antecedente la data della vendita.

E' necessario allo scopo prendere appuntamento con il personale addetto ed è obbligatorio presentare i documenti di riconoscimento ai fini della registrazione. L'ultimo giorno utile sarà il giorno precedente l'Asta.

Qualora in fase di visione si verificassero guasti o venissero arrecati danni ad uno o più oggetti, il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno arrecato.

L'accaduto sarà annotato in un verbale a cui seguirà la firma del danneggiante. Qualora il danneggiante si rifiutasse, sarà denunciato presso l'Autorità competente e gli sarà vietata la partecipazione alle vendite all'Asta.


Art. 4 Partecipazione all'asta

Tutti coloro i quali siano intenzionati a partecipare all'asta, nonché i presenti non partecipanti, dovranno obbligatoriamente e senza alcuna deroga presentare all'ingresso dei locali dove si tiene l'asta copia fotostatica del documento di riconoscimento e del relativo codice fiscale al fine di adempiere agli obblighi del D. Lgs. 231/2007 di adeguata verifica.

Il pubblico ammesso nei luoghi di svolgimento delle Aste è tenuto al rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento.


Dall'asta, a giudizio insindacabile del commissario, potranno essere escluse le persone in stato di ubriachezza, sotto gli effetti di droga o comunque non raziocinanti, oltre quelle persone che dovessero o potessero perturbare l'asta medesima. Saranno applicati altresì gli artt. 353 e 354 del Codice penale, il cui testo è riportato di seguito:


art.353 del Codice Penale - Turbata libertà degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1032,00 (milletrentadue) euro

art.354 del Codice Penale - Astensione dagli incanti. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa fino a 516,00 (cinquecentosedici) euro

E' vietata la partecipazione a:

        coloro che siano stati condannati per i reati previsti dagli artt. 353 e 354 del Codice Penale;

        pregiudicati e ammoniti dalle Autorità di P. S. ove ciò sia noto a chi presiede le aste;

        coloro che, durante la partecipazione a precedenti Aste, siano stati fatti allontanare per aver 

            disturbato o ostacolato lo svolgimento regolare delle Aste stesse o che abbiano esercitato nei  

            luoghi dedicati alla vendita all'Asta il traffico degli oggetti acquistati;

        coloro che, da precedenti vendite all'Asta, risultino aggiudicatari inadempienti (si veda art.

            10 del presente Regolamento);

        coloro che durante l'Esposizione avessero arrecato dei danni e si siano rifiutati di pagarne il

            risarcimento (art. 3 del presente Regolamento).


I Soci, l'Amministratore e i dipendenti della società potranno partecipare alle aste concorrendo esclusivamente con offerte segrete, con esenzione del versamento del deposito cauzionale, e, della loro partecipazione alla gara, diano preventiva comunicazione agli incaricati del servizio d'asta. Le eventuali aggiudicazioni a loro favore saranno normalmente registrate nel verbale d'asta. Per gli stessi, anche se risultano esenti dal versamento della cauzione, è necessaria la validazione dell'offerta segreta presso gli uffici della B.P.R. Finanziaria s.r.l.

 

E’ fatto divieto ai titolari delle polizze e loro familiari di partecipare alle aste di codesta finanziaria.

Art. 5 Norme sulle offerte

All'asta possono partecipare acquirenti sia per 'Alzata di mano' in sede d'Asta al momento dell'incanto sia con offerta segreta.

Le offerte segrete devono essere redatte su apposito modulo fornito dalla B.P.R. Finanziaria s.r.l. compilato in tutte le sue parti indicando le generalità complete e il domicilio dell'offerente. La firma deve essere apposta in modo leggibile e la sottoscrizione dell'offerta implica esplicita accettazione di tutte le norme che regolano le offerte segrete di cui l'offerente dichiara di essere a conoscenza. Il modulo così compilato dovrà essere consegnato a mani nei locali della B.P.R. Finanziaria s.r.l. entro il giorno lavorativo antecedente l'asta pubblica. Il partecipante dell'offerta segreta deve, contemporaneamente alla presentazione del suddetto modulo, versare un deposito nella misura stabilita dalla B.P.R. Finanziaria s.r.l. a titolo di caparra confirmatoria. Contestualmente verrà rilasciata apposita ricevuta attestante il deposito dell'offerta segreta. La caparra confirmatoria, ad aggiudicazione avvenuta, sarà considerata come un acconto sul prezzo da saldare come aggiudicazione del bene. La somma offerta dovrà essere depositata in euro interi, diversamente, sarà arrotondata, per eccesso, d'ufficio. Saranno considerate nulle le offerte indicanti vari importi, contenenti limiti o condizioni o comunque in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. L'offerente per offerta segreta, aggiudicatario del bene, dovrà senza alcun invito, versare il saldo di quanto dovuto entro il quarto giorno feriale successivo a quello dell'avvenuta aggiudicazione. In caso di mancato adempimento da parte dell'offerente, l'aggiudicazione sarà considerata nulla e la relativa caparra confirmatoria verrà incamerata a titolo di liquidazione forfettaria del danno da mancato adempimento. Qualora l'offerente per scheda segreta non sia aggiudicatario, la caparra sarà restituita al proprietario della ricevuta, previo accertamento della sua identità, a partire dal giorno successivo a quello dell'avvenuta licitazione. Tale caparra resterà a disposizione dell'interessato, senza decorrenza di interessi, fino al termine massimo di decadenza di cinque anni della data di licitazione, decorsi i quali l'offerente perderà il diritto alla restituzione.

E' ammesso il ritiro dell'offerta segreta prima dell'inizio dell'esperimento d'asta. In tal caso però il presentatore dell'offerta deve versare alla Società il rimborso spese oltre ad una commissione a titolo di penalità pari al 10% della caparra versata. E' possibile inserire più offerte segrete per più lotti.

Le offerte orali di rilancio devono essere espresse a voce alta o con indicazioni ben visibili. Le offerte orali comprese la prima, formulate durante lo svolgimento dell'asta pubblica, di norma, non devono essere minori di:

€ 2,00 per beni di valore non superiore ad € 100,00 ;

€ 5,00 per beni di valore da € 100,01 a € 300,00 ;

€ 10,00 per beni di valore da € 300,01 a € 500,00 ;

€ 20,00 per beni di valore da € 500,01 a € 1000,00 ;

€ 50,00 per beni di valore da € 1000,01 in poi.

Coloro che partecipano attivamente all'asta potranno liberamente consegnare offerte segrete per lo stesso e altri lotti e viceversa, sempre secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 6 Svolgimento delle aste

Le offerte sono enunciate al pubblico presente alla licitazione a mezzo di un incaricato della B.P.R. Finanziaria s.r.l. denominato Commissario d'asta.

Il Commissario ad alta voce ripete il prezzo base e quello delle successive offerte.

Il Commissario chiude la gara orale ripetendo chiaramente l'ultimo prezzo (aggiudicazione provvisoria). L'aggiudicazione ha luogo in favore di colui che ha offerto oralmente l'importo più elevato rispettati gli scatti di maggiorazione elencati in precedenza.

La chiusura della gara orale e l'aggiudicazione sono indicate con apposito segnale.

Subito dopo la chiusura della gara orale, il Commissario d'Asta annuncia l'esistenza di eventuali offerte segrete per quel lotto. In mancanza di offerte segrete proclama l'aggiudicazione provvisoria come definitiva. In presenza di offerte segrete l'aggiudicazione ha luogo in favore di colui che ha offerto, in sala o in forma segreta, l'importo più elevato. Qualora l'offerta o le offerte segrete risultassero uguali all'ultima offerta della gara orale, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerente segreto. In caso di due o più offerte segrete di importo uguale, prevale quella presentata prima cronologicamente.

Art. 7 Proprietà della cosa venduta

La proprietà dell'oggetto viene acquisita soltanto a pagamento avvenuto del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d'asta e delle imposte e tasse connesse.

Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa solo per sopravvenuta estinzione o rinnovo dei prestiti, in qualsiasi momento fino alla loro aggiudicazione, da parte del portatore della polizza, il quale sarà tenuto al pagamento delle spese di preparazione d'asta.

Art. 8 Pagamento

Ogni acquirente che si è aggiudicato uno o più oggetti dovrà provvedere al pagamento degli stessi nei modi previsti dalla “Legge sulla Tracciabilità”, o a versare un acconto, concordando sia l'importo che il mezzo di pagamento con il Commissario d'asta. La consegna degli oggetti sarà subordinata all'avvenuto incasso della forma di pagamento concordata.

Gli oggetti pagati devono essere ritirati contestualmente entro il quarto giorno lavorativo successivo all'asta.

In caso di mancato pagamento, la cauzione verrà incamerata e l'oggetto verrà rimesso nuovamente all'incanto.

Art. 9 Diritti d'asta

Il prezzo di aggiudicazione è soggetto ad un diritto fisso d'asta del 10%, oltre Iva, a carico degli acquirenti con un minimo di Euro 10.

Art. 10 Consegna della cosa venduta

L'aggiudicatario, in sede d'asta, deve ritirare gli oggetti contestualmente al pagamento, esibendo la quietanza ricevuta dal Segretario d'asta. In caso contrario è soggetto al pagamento dei diritti di custodia nella misura stabilita e pubblicata nel foglio informativo d'asta.

Trascorso un anno dalla data di pagamento senza che gli oggetti siano stati ritirati, gli stessi sono rimessi all'incanto secondo le disposizioni dei competenti Organi della B.P.R. Finanziaria s.r.l. Inoltre a carico degli inadempienti si applicheranno i seguenti provvedimenti:

1) per gli aggiudicati a mezza offerta orale:

esclusione dalle aste della B.P.R. Finanziaria s.r.l. per il periodo fissato dallo stesso provvedimento, che verrà comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata A/R;

penale per la successiva riammissione, commisurata all'entità del danno arrecato.

2) per gli aggiudicatari a mezzo offerta segreta:

i provvedimenti di cui al punto 1);

incameramento a titolo penale della cauzione versata al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 11 Reclami

Con la partecipazione all'asta il Partecipante ammette implicitamente di avere esaminato le cose poste in vendita e di averle accettate tali e quali esse sono. Qualsiasi reclamo deve essere rivolto al funzionario incaricato di dirigere l'asta e potrà essere formulato entro e non oltre l'aggiudicazione. L'aggiudicatario, dopo aver ritirato gli oggetti acquistati all'asta, non ha diritto di reclamare sulla qualità, sulla quantità e sullo stato di conservazione delle cose acquistate. I lotti di preziosi vengono venduti così come visti in sala o durante l'esposizione, senza alcuna responsabilità da parte della B.P.R. Finanziaria s.r.l. e pertanto senza responsabilità per difetti, rotture, restaurazioni, mancato funzionamento di orologi, mancanza di componenti o altro.

Art. 12 Consenso dell'acquirente

La partecipazione alle aste implica l'accettazione delle norme del presente regolamento.

Art. 13 Poteri del Commissario d'asta

Le presenti condizioni potranno essere rettificate dal Commissario d'asta sempre e soltanto se le annuncerà pubblicamente durante lo svolgimento dell'asta medesima e sempre prima dell'aggiudicazione dei lotti.

Il Commissario d'Asta è responsabile del regolare funzionamento delle stesse ed è investito di tutti i poteri necessari per assicurarlo. Egli ha la facoltà di dichiarare nulla l'asta qualora dovesse rilevare delle irregolarità nello svolgimento della stessa per la presenza dei soggetti individuati nell'Art. 4 del presente Regolamento o si accorga di espedienti volti a tenere bassi i prezzi. Il suo giudizio è insindacabile.

Art. 14 Richiesta notizie

La B.P.R. Finanziaria s.r.l., salvo i casi previsti dalla legge, non è tenuta a comunicare i nomi degli acquirenti dei pegni venduti all'asta.