B.P.R. FINANZIARIA s.r.l.

                                                                                                                          Iscritta nell'albo unico degli Intermediari Finanziari al numero 195







REGOLAMENTO PER LA VENDITA ALL'ASTA

(ai sensi del R.D. n.745 del 1938 del regolamento di attuazione R.D. n.1279 del 1939)




Art. 1 Norme generali per la vendita all'asta

La B.P.R. Finanziaria s.r.l. indice l'asta per la vendita degli oggetti preziosi posti in pegno per i quali sono trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza indicata sulla polizza e che il pignorante non ha provveduto a rinnovare o a ritirare. Le aste vengono effettuate secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento affisso nelle sedi della B.P.R. Finanziaria s.r.l. secondo le istruzioni impartite dai competenti Organi della B.P.R. Finanziaria s.r.l.

Il prezzo base degli oggetti offerti all'asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle relative polizze oppure al prezzo di mercato stabilito dalla B.P.R. Finanziaria s.r.l. E' facoltà della Società mettere in vendita i pegni divisi in più parti o lotti quando se ne riconosca la convenienza. In tal caso lo Stimatore assegnerà a ciascuna parte del pegno diviso la quota parte di valore iniziale d'asta, in modo però che l'insieme delle singole quote corrisponda almeno al credito della Società.

Per i pegni rimasti invenduti al primo esperimento d'asta si procede, anche in giorno diverso, ad un secondo esperimento di vendita, abbassando il prezzo base all'importo corrispondente al credito di B.P.R. Finanziaria s.r.l. , per capitale, interessi e diritti accessori. Se anche al secondo esperimento d'asta i pegni non vengono aggiudicati, l'addetto all'asta procede a ritirarli al prezzo corrispondente all'intero credito vantato da B.P.R. Finanziaria s.r.l. , entro 10 giorni dall'ultima asta.

La differenza tra il ricavato della vendita ed il credito della Società, qualora dovesse esserci, viene accantonato in un deposito infruttifero e messo per cinque anni a disposizione del possessore della polizza, trascorsi i quali i sopravanzi sono incamerati. Il sopravanzo è pagabile, su presentazione della polizza stessa, a partire dal terzo giorno successivo all'asta. Il portatore dovrà corrispondere sull'avanzo una Commissione sui sopravanzi del 10% calcolata sul prezzo di aggiudicazione.

Art. 2 Direzione dell'asta

La Direzione dell'asta è così composta:

 - Un Commissario d'asta che provvede all'aggiudicazione (di regola il Presidente della società o un suo delegato);

 - Un Segretario d'asta per la registrazione delle vendite effettuate, per il rilascio delle relative ricevute e per la gestione degli oggetti non aggiudicati.

Art. 3 Luogo e giorni di vendita

Le aste sono effettuate nel luogo, giorno e ora fissati dall'apposito avviso agli incanti, affisso presso gli sportelli delle sedi della B.P.R. Finanziaria s.r.l. e nel luogo di effettuazione dell'asta e divulgato con modalità di cui agli artt. 48 e 49 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, oltre che sul sito www.bprfinanziaria.it nella sezione "Asta". L'avviso rimarrà affisso e pubblicato per almeno cinque giorni consecutivi, precedenti l'inizio delle aste, e fino al compimento delle stesse e indicherà il luogo, il giorno e l'ora in cui avverranno le aste e l'elenco dei presumibili pegni in vendita, con l'indicazione per ognuno di essi dei rispettivi numeri di polizza.

Coloro che intendessero partecipare alla vendita all'Asta potranno visionare i lotti in vendita nei giorni e negli orari stabiliti per l'Esposizione. Di norma questa avviene la settimana antecedente la data della vendita.

E' necessario allo scopo prendere appuntamento con il personale addetto ed è obbligatorio presentare i documenti di riconoscimento ai fini della registrazione. L'ultimo giorno utile sarà il giorno precedente l'Asta.

Qualora in fase di visione si verificassero guasti o venissero arrecati danni ad uno o più oggetti, il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno arrecato.

L'accaduto sarà annotato in un verbale a cui seguirà la firma del danneggiante. Qualora il danneggiante si rifiutasse, sarà denunciato presso l'Autorità competente e gli sarà vietata la partecipazione alle vendite all'Asta.


Art. 4 Partecipazione all'asta

Tutti coloro i quali siano intenzionati a partecipare all'asta, nonché i presenti non partecipanti, dovranno obbligatoriamente e senza alcuna deroga presentare all'ingresso dei locali dove si tiene l'asta copia fotostatica del documento di riconoscimento e del relativo codice fiscale al fine di adempiere agli obblighi del D. Lgs. 231/2007 di adeguata verifica.

Il pubblico ammesso nei luoghi di svolgimento delle Aste è tenuto al rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento.


Dall'asta, a giudizio insindacabile del commissario, potranno essere escluse le persone in stato di ubriachezza, sotto gli effetti di droga o comunque non raziocinanti, oltre quelle persone che dovessero o potessero perturbare l'asta medesima. Saranno applicati altresì gli artt. 353 e 354 del Codice penale, il cui testo è riportato di seguito:


art.353 del Codice Penale - Turbata libertà degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1032,00 (milletrentadue) euro

art.354 del Codice Penale - Astensione dagli incanti. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa fino a 516,00 (cinquecentosedici) euro

E' vietata la partecipazione a:

        coloro che siano stati condannati per i reati previsti dagli artt. 353 e 354 del Codice Penale;

        pregiudicati e ammoniti dalle Autorità di P. S. ove ciò sia noto a chi presiede le aste;

        coloro che, durante la partecipazione a precedenti Aste, siano stati fatti allontanare per aver 

            disturbato o ostacolato lo svolgimento regolare delle Aste stesse o che abbiano esercitato nei  

            luoghi dedicati alla vendita all'Asta il traffico degli oggetti acquistati;

        coloro che, da precedenti vendite all'Asta, risultino aggiudicatari inadempienti (si veda art.

            10 del presente Regolamento);

        coloro che durante l'Esposizione avessero arrecato dei danni e si siano rifiutati di pagarne il

            risarcimento (art. 3 del presente Regolamento).


I Soci, l'Amministratore e i dipendenti della società potranno partecipare alle aste concorrendo esclusivamente con offerte segrete, con esenzione del versamento del deposito cauzionale, e, della loro partecipazione alla gara, diano preventiva comunicazione agli incaricati del servizio d'asta. Le eventuali aggiudicazioni a loro favore saranno normalmente registrate nel verbale d'asta. Per gli stessi, anche se risultano esenti dal versamento della cauzione, è necessaria la validazione dell'offerta segreta presso gli uffici della B.P.R. Finanziaria s.r.l.

 

E’ fatto divieto ai titolari delle polizze e loro familiari di partecipare alle aste di codesta finanziaria.

Art. 5 Norme sulle offerte

All'asta possono partecipare acquirenti sia per 'Alzata di mano' in sede d'Asta al momento dell'incanto sia con offerta segreta.

Le offerte segrete devono essere redatte su apposito modulo fornito dalla B.P.R. Finanziaria s.r.l. compilato in tutte le sue parti indicando le generalità complete e il domicilio dell'offerente. La firma deve essere apposta in modo leggibile e la sottoscrizione dell'offerta implica esplicita accettazione di tutte le norme che regolano le offerte segrete di cui l'offerente dichiara di essere a conoscenza. Il modulo così compilato dovrà essere consegnato a mani nei locali della B.P.R. Finanziaria s.r.l. entro il giorno lavorativo antecedente l'asta pubblica. Il partecipante dell'offerta segreta deve, contemporaneamente alla presentazione del suddetto modulo, versare un deposito nella misura stabilita dalla B.P.R. Finanziaria s.r.l. a titolo di caparra confirmatoria. Contestualmente verrà rilasciata apposita ricevuta attestante il deposito dell'offerta segreta. La caparra confirmatoria, ad aggiudicazione avvenuta, sarà considerata come un acconto sul prezzo da saldare come aggiudicazione del bene. La somma offerta dovrà essere depositata in euro interi, diversamente, sarà arrotondata, per eccesso, d'ufficio. Saranno considerate nulle le offerte indicanti vari importi, contenenti limiti o condizioni o comunque in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. L'offerente per offerta segreta, aggiudicatario del bene, dovrà senza alcun invito, versare il saldo di quanto dovuto entro il quarto giorno feriale successivo a quello dell'avvenuta aggiudicazione. In caso di mancato adempimento da parte dell'offerente, l'aggiudicazione sarà considerata nulla e la relativa caparra confirmatoria verrà incamerata a titolo di liquidazione forfettaria del danno da mancato adempimento. Qualora l'offerente per scheda segreta non sia aggiudicatario, la caparra sarà restituita al proprietario della ricevuta, previo accertamento della sua identità, a partire dal giorno successivo a quello dell'avvenuta licitazione. Tale caparra resterà a disposizione dell'interessato, senza decorrenza di interessi, fino al termine massimo di decadenza di cinque anni della data di licitazione, decorsi i quali l'offerente perderà il diritto alla restituzione.

E' ammesso il ritiro dell'offerta segreta prima dell'inizio dell'esperimento d'asta. In tal caso però il presentatore dell'offerta deve versare alla Società il rimborso spese oltre ad una commissione a titolo di penalità pari al 10% della caparra versata. E' possibile inserire più offerte segrete per più lotti.

Le offerte orali di rilancio devono essere espresse a voce alta o con indicazioni ben visibili. Le offerte orali comprese la prima, formulate durante lo svolgimento dell'asta pubblica, di norma, non devono essere minori di:

€ 2,00 per beni di valore non superiore ad € 100,00 ;

€ 5,00 per beni di valore da € 100,01 a € 300,00 ;

€ 10,00 per beni di valore da € 300,01 a € 500,00 ;

€ 20,00 per beni di valore da € 500,01 a € 1000,00 ;

€ 50,00 per beni di valore da € 1000,01 in poi.

Coloro che partecipano attivamente all'asta potranno liberamente consegnare offerte segrete per lo stesso e altri lotti e viceversa, sempre secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 6 Svolgimento delle aste

Le offerte sono enunciate al pubblico presente alla licitazione a mezzo di un incaricato della B.P.R. Finanziaria s.r.l. denominato Commissario d'asta.

Il Commissario ad alta voce ripete il prezzo base e quello delle successive offerte.

Il Commissario chiude la gara orale ripetendo chiaramente l'ultimo prezzo (aggiudicazione provvisoria). L'aggiudicazione ha luogo in favore di colui che ha offerto oralmente l'importo più elevato rispettati gli scatti di maggiorazione elencati in precedenza.

La chiusura della gara orale e l'aggiudicazione sono indicate con apposito segnale.

Subito dopo la chiusura della gara orale, il Commissario d'Asta annuncia l'esistenza di eventuali offerte segrete per quel lotto. In mancanza di offerte segrete proclama l'aggiudicazione provvisoria come definitiva. In presenza di offerte segrete l'aggiudicazione ha luogo in favore di colui che ha offerto, in sala o in forma segreta, l'importo più elevato. Qualora l'offerta o le offerte segrete risultassero uguali all'ultima offerta della gara orale, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerente segreto. In caso di due o più offerte segrete di importo uguale, prevale quella presentata prima cronologicamente.

Art. 7 Proprietà della cosa venduta

La proprietà dell'oggetto viene acquisita soltanto a pagamento avvenuto del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d'asta e delle imposte e tasse connesse.

Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa solo per sopravvenuta estinzione o rinnovo dei prestiti, in qualsiasi momento fino alla loro aggiudicazione, da parte del portatore della polizza, il quale sarà tenuto al pagamento delle spese di preparazione d'asta.

Art. 8 Pagamento

Ogni acquirente che si è aggiudicato uno o più oggetti dovrà provvedere al pagamento degli stessi nei modi previsti dalla “Legge sulla Tracciabilità”, o a versare un acconto, concordando sia l'importo che il mezzo di pagamento con il Commissario d'asta. La consegna degli oggetti sarà subordinata all'avvenuto incasso della forma di pagamento concordata.

Gli oggetti pagati devono essere ritirati contestualmente entro il quarto giorno lavorativo successivo all'asta.

In caso di mancato pagamento, la cauzione verrà incamerata e l'oggetto verrà rimesso nuovamente all'incanto.

Art. 9 Diritti d'asta

Il prezzo di aggiudicazione è soggetto ad un diritto fisso d'asta del 10%, oltre Iva, a carico degli acquirenti con un minimo di Euro 10.

Art. 10 Consegna della cosa venduta

L'aggiudicatario, in sede d'asta, deve ritirare gli oggetti contestualmente al pagamento, esibendo la quietanza ricevuta dal Segretario d'asta. In caso contrario è soggetto al pagamento dei diritti di custodia nella misura stabilita e pubblicata nel foglio informativo d'asta.

Trascorso un anno dalla data di pagamento senza che gli oggetti siano stati ritirati, gli stessi sono rimessi all'incanto secondo le disposizioni dei competenti Organi della B.P.R. Finanziaria s.r.l. Inoltre a carico degli inadempienti si applicheranno i seguenti provvedimenti:

1) per gli aggiudicati a mezza offerta orale:

esclusione dalle aste della B.P.R. Finanziaria s.r.l. per il periodo fissato dallo stesso provvedimento, che verrà comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata A/R;

penale per la successiva riammissione, commisurata all'entità del danno arrecato.

2) per gli aggiudicatari a mezzo offerta segreta:

i provvedimenti di cui al punto 1);

incameramento a titolo penale della cauzione versata al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 11 Reclami

Con la partecipazione all'asta il Partecipante ammette implicitamente di avere esaminato le cose poste in vendita e di averle accettate tali e quali esse sono. Qualsiasi reclamo deve essere rivolto al funzionario incaricato di dirigere l'asta e potrà essere formulato entro e non oltre l'aggiudicazione. L'aggiudicatario, dopo aver ritirato gli oggetti acquistati all'asta, non ha diritto di reclamare sulla qualità, sulla quantità e sullo stato di conservazione delle cose acquistate. I lotti di preziosi vengono venduti così come visti in sala o durante l'esposizione, senza alcuna responsabilità da parte della B.P.R. Finanziaria s.r.l. e pertanto senza responsabilità per difetti, rotture, restaurazioni, mancato funzionamento di orologi, mancanza di componenti o altro.

Art. 12 Consenso dell'acquirente

La partecipazione alle aste implica l'accettazione delle norme del presente regolamento.

Art. 13 Poteri del Commissario d'asta

Le presenti condizioni potranno essere rettificate dal Commissario d'asta sempre e soltanto se le annuncerà pubblicamente durante lo svolgimento dell'asta medesima e sempre prima dell'aggiudicazione dei lotti.

Il Commissario d'Asta è responsabile del regolare funzionamento delle stesse ed è investito di tutti i poteri necessari per assicurarlo. Egli ha la facoltà di dichiarare nulla l'asta qualora dovesse rilevare delle irregolarità nello svolgimento della stessa per la presenza dei soggetti individuati nell'Art. 4 del presente Regolamento o si accorga di espedienti volti a tenere bassi i prezzi. Il suo giudizio è insindacabile.

Art. 14 Richiesta notizie

La B.P.R. Finanziaria s.r.l., salvo i casi previsti dalla legge, non è tenuta a comunicare i nomi degli acquirenti dei pegni venduti all'asta.




 






Aggiornamento 04/2024 del 01 Ottobre 2024 valido fino al 31 Dicembre 2024

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli 115 e seguenti del Testo Unico Bancario


FOGLIO INFORMATIVO

CREDITO SU PEGNO

Prodotto venduto da B.P.R. Finanziaria S.r.l. tramite le sue Agenzie



INFORMAZIONI SULLA FINANZIARIA

B.P.R. Finanziaria S.r.l.

Agenzia 1: S.S. 18 Km 76,500 – Centro San Luca – 84091 Battipaglia SA Tel.: 0828.31.90.70

Agenzia 2: Centro Direzionale Sopralzo Ovest – Napoli - 80143 Tel.: 081.734.16.44

Sito Internet:
www.bprfinanziaria.it

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Finanziaria Iscritta nell'albo unico degli Intermediari Finanziari al numero 195

Codice Fiscale e P. IVA n° 06326201214.



CHE COS'E' IL CREDITO SU PEGNO

Si tratta di un prestito che la Finanziaria può accordare a tutte le persone fisiche a fronte di necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno di determinati beni mobili. La concessione del prestito non prevede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. L'importo che viene concesso, infatti, è commisurato al valore di stima della cosa offerta in pegno, stima che viene effettuata sulla base del valore commerciale dei beni, salva la facoltà della Finanziaria di rifiutare il prestito qualora vi sia motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di provenienza illegittima. Il tasso d'interesse e gli oneri accessori (commissione, spese di custodia e assicurazione) sono fissi per tutta la durata del prestito. Il cliente può comunque richiedere il riscatto anticipato del prestito previo pagamento del capitale e degli interessi e degli oneri accessori calcolati sul periodo di effettiva fruizione del prestito. Tra i principali rischi, va tenuto presente sia il caso di inadempimento dell'obbligazione garantita da pegno, nel cui caso la Finanziaria può far vendere il bene dato in garanzia, sia l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza di pegno.



LEGENDA

Asta

procedimento di vendita al miglior offerente, fatta secondo formalità legali, degli oggetti non riscattati dal prestito.

Pegno

garanzia a favore della Finanziaria costituita su beni mobili del cliente consegnati alla Finanziaria.

Prestatario

soggetto beneficiario del prestito.

Obbligazione

vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto al rispetto di un accordo economico verso terzi.

Riscatto

rimborso del prestito comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori con ritiro dell’oggetto dato in pegno.

TEGM: Tasso Effettivo Globale Medio

Il Tasso Effettivo Globale Medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal

sistema finanziario a categorie omogenee nel secondo trimestre precedente.



Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” può essere consultato presso le Agenzie della B.P.R. Finanziaria S.r.l. o direttamente sul sito di Banca D'Italia.

 

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO

 

Capitale: Euro 100,00                                  Stima: Euro 125,00

Diritti di custodia: Euro 0,00           Netto erogato: Euro 100,00

TEG vigente: 22,6375%                                     Durata: 6 mesi

TAN: 22,50%                                            Interessi: Euro 11,25

TEG applicato: 22,50%         Ritiro alla scadenza: Euro 111,25

 

 

                                                                       

 

B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.

ATTIVITA’ DI PRESTITO SU PEGNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento e policy di erogazione del credito 

Aggiornamento del  01 Febbraio 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.. 1

ATTIVITA’ DI PRESTITO SU PEGNO.. 1

Premessa e obiettivi 3

Parte prima:  Regolamento del credito. 3

1.      Oggetti offerti in pegno. 3

2.      Processo di stima. 4

3.      Durata dei prestiti 4

4.      Operazioni di pegno. 5

5.      Conservazione degli oggetti pignorati 5

6.      Restituzione dei pegni riscattati 6

7.      Denunce di smarrimento e duplicati delle polizze. 6

8.      Fermo e sequestri 7

9.      Vendita all’asta pubblica. 7

Parte seconda:  Policy di erogazione del credito. 9

1.      Fase istruttoria – fase deliberativa -  perfezionamento  del credito. 9

2.      Apposizione dei sigilli sui beni oggetto del pegno –erogazione  e archiviazione della documentazione contrattuale. 10

3.      Custodia  dei beni in cassaforte. 10

4.      Dispegno della Polizza. 10

5.      Rinnovazione. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa e obiettivi

 

B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., di seguito anche “la Società” concede prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti aventi valore intrinseco commerciale e duraturo.

Le operazioni di credito su pegno vengono compiute presso le Agenzie di prestito su pegno dislocate sul territorio campano in osservanza delle disposizioni di seguito richiamate:

  Legge 10 maggio 1938, n.745, sull’ordinamento dei Monti di credito su pegno;

  Relativo regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1939, n.1279;

  Legge 30 luglio 1951, n.948 e successive modificazioni, sull’ammortamento dei titoli;

  Legge 4 febbraio 1977, n.20;

  Decreto legislativo settembre 1993, n.385;

  Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti della Banca d’Italia “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”;

  Circolare n.217 del 5 agosto 1996 della Banca d’Italia “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, istituti di pagamento e per gli IMEL;

  Statuto di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.

  Presente regolamento e policy per il credito su pegno.

  Policy interna sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo approvata dal CdA del 13.01.2020.  

 

Parte prima:  Regolamento del credito

 

1.      Oggetti offerti in pegno

Possono eseguirsi sovvenzioni su pegno di:

a)      oggetti d’oro, di platino, pietre preziose, orologi anche di metallo, monete ;

La società, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare, qualora lo ritenga opportuno, oggetti differenti senza essere tenuta a giustificarne i motivi.

 

Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni in appropriate custodie. Gli oggetti acquisiti in pegno vengono custoditi in caveau e/o casseforti costantemente videosorvegliati e protetti da sistemi di antifurto soggetti a manutenzione periodica.

Gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati, a cura di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., contro i rischi del furto, dell’incendio e della caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all’atto della concessione del prestito.

B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. non risponde nei confronti del cliente:

-   dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza;

-   della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando questa derivi da caso fortuito o di forza maggiore;

Nei casi di assicurazione obbligatoria e qualora B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. sia responsabile del danno derivato dagli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi al momento della concessione del prestito, dedotto l’importo del credito vantato da B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

 

2.      Processo di stima

L’operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.

Il giudizio di stima è fatto da un dipendente qualificato, il quale deve garantire a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., in caso della vendita all’asta delle cose costituite in pegno, l’integrale recupero dell’importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima deve essere effettuata in base al valore commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.

I limiti minimo e massimo delle sovvenzioni su pegno, il tasso di interesse e l’ammontare degli eventuali diritti accessori da percepire a titolo di rimborso spese per custodia, assicurazione, rilascio della polizza, ecc. sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La misura del tasso d’interesse e gli eventuali diritti accessori sono resi noti mediante appropriate comunicazione e pubblicità nei locali dove si svolge l’attività e sul sito istituzionale.

I prestiti suddetti non possono superare i quattro quinti del valore di stima, quando si tratti di pegno di oggetti preziosi.

 

3.      Durata dei prestiti

La durata dei prestiti è stabilita normalmente in tre/sei mesi; è facoltà della Finanziaria stabilire il numero dei rinnovi.

L’interesse è esatto all’atto del riscatto del pegno o della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione.

I diritti accessori, esclusi quelli d’asta, si percepiscono all’atto dell’erogazione o della rinnovazione del prestito. La rinnovazione, sia totale che parziale, comporta l’estinzione della polizza scaduta e l’emissione di una nuova polizza, con le stesse modalità dei nuovi prestiti, e pertanto può essere concessa:

-  previo pagamento degli interessi e degli accessori;

-  subordinatamente ad una nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

La polizza di pegno, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all’esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.

Il proprietario di oggetti rubati o smarriti, costituiti in pegno, come pure chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose pignorate, per ottenerne la restituzione, deve rimborsare a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. la relativa somma data in prestito, gli interessi ed eventuali accessori.

 

4.      Operazioni di pegno

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al cliente di una polizza firmata dall’addetto che rilascia il finanziamento.

Le operazioni di credito su pegno hanno luogo nelle due sedi deputate della B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. nei giorni e con l’orario stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., resi noti con cartelli esposti al pubblico.

Chiunque intenda ottenere una sovvenzione deve presentare le cose da pignorare all’addetto della B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., che in qualità di perito, effettuerà la stima; l’addetto compila apposita modulistica, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

-  la denominazione di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.;

-  la data dell’operazione;

-  la data della scadenza,

-  la descrizione dettagliata degli oggetti costituiti in pegno;

-  il numero della polizza di pegno;

-  le generalità ed il domicilio di a chi si concede il pegno con l’indicazione del documento di identificazione e codice fiscale;

-  il valore di stima;

-  l’importo della sovvenzione da concedere e dei corrispettivi dovuti a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. Il modulo deve essere sottoscritto dall’addetto allo sportello.

L’addetto deve inoltre:

-  compilare in modo chiaro la relativa polizza e consegnarla a chi ha richiesto la sovvenzione, insieme all’importo della stessa, al netto degli eventuali oneri accessori.

 

La polizza è un titolo al portatore, anche se contiene l’indicazione di un nome.

 

Sulla polizza debbono essere annotate le condizioni stabilite dagli art.10 della legge 10.05.1938 n.745 e 37 del D.P.R. 25.05.1939 n. 1279.

 

5.      Conservazione degli oggetti pignorati

In ogni involucro contenente le cose pignorate, deve essere inserito un cartellino contenente il numero della polizza relativa.

Ogni involucro deve essere sempre chiuso con l’apposito sigillo.

Quando si tratti di oggetti preziosi, è bene che i relativi involucri siano costituiti da bustine di plastica trasparente, per poter dar modo all’addetto - in caso di necessità - di controllare gli oggetti stessi, prima di dissigillare la busta.

 

6.      Restituzione dei pegni riscattati

La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita nella giornata concordata per l’estinzione del prestito, facendo riscontrare al cliente la loro esattezza, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.

Sulla relativa polizza che viene ritirata devono essere apposti: o il timbro “pagato”;

o la data di estinzione del prestito;

o la firma dell’Addetto;

o le generalità del cliente della polizza di pegno con l’indicazione del documento di identificazione.

 

7.      Denunce di smarrimento e duplicati delle polizze

Per l’emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n. 187 e dalla legge 29 maggio 1989 n. 206), relativa all’ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.

In detti casi, pertanto, il cliente deve fare immediata denuncia scritta a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., rivolgendosi alla B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. e procedere alle ulteriori formalità prescritte.

Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all’identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all’identificazione del denunciante.

Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione nell’albo posto nelle Agenzie dove si effettuano le relative operazioni.

Il pegno, “fermato” in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell’art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il “fermo”, dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, il cliente non fa pervenire a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. copia del ricorso al Presidente del Tribunale.

B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell’operazione creditizia. Pertanto, il pegno oggetto di denuncia resta bloccato fino ad espletamento della procedura di ammortamento.

Per evitare il procedimento di vendita, l’interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, o procedere ad un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l’intesa che la nuova polizza è trattenuta da B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d’ammortamento della polizza smarrita.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d’importo non superiore a Euro 516,46 (valore di stima), l’Addetto, ai sensi del secondo comma dell’art.18 della legge 30 luglio 1951 n. 948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n. 187 e dalla legge 29 maggio 1989 n. 206), può autorizzare l’emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di fermo sull’albo presso la sede della B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. , senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

 

8.      Fermo e sequestri

Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., possono essere disposti solo con ordine scritto dall’Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall’Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. per capitale, interessi ed accessori.

 

9.      Vendita all’asta pubblica

I pegni non riscattati,rinnovati entro 30 giorni dalla scadenza dei prestiti, sono preparati per la vendita all’asta pubblica, nei giorni e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in appositi locali che facilitino il concorso del pubblico.

Le vendite debbono essere rese note con l’affissione del relativo avviso, negli uffici designati, e con le altre eventuali forme di pubblicità decise dal Consiglio di Amministrazione.

L’avviso deve rimanere esposto per almeno 5 giorni consecutivi precedenti l’inizio delle aste e fino al compimento delle stesse e deve indicare:

-  il luogo, il giorno e le ore in cui esse si svolgono;

-   l’elenco dei presumibili pegni in vendita, con l’indicazione per ciascuno di essi dei rispettivi numeri di polizza.

Il prezzo base degli oggetti offerti all’asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle relative polizze, oppure al prezzo corrente di mercato stabilito dal Consiglio di Amministrazione di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.

È in facoltà di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. mettere in vendita i pegni anche divisi in più parti o lotti laddove il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la convenienza.

Per i pegni rimasti invenduti al primo esperimento d’asta, si procede, anche in giorno diverso, ad un secondo esperimento di vendita, abbassando il prezzo base ma in ogni caso attribuendo un valore non inferiore al valore di mercato secondo le valutazione del perito commisurate alle quotazioni correnti degli oggetti preziosi.

Se anche al secondo esperimento d’asta i pegni non vengono aggiudicati, lo stimatore se li aggiudica a al prezzo corrispondente all’intero credito vantato.

Alle aste indette da B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. si applicano gli artt. 353 e 354 del codice penale, il cui testo deve essere affisso negli uffici in cui le stesse si svolgono.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare un consigliere o un altro incaricato di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. a dirigere le aste.

Le vendite debbono essere registrate su un apposito libro mediante indicazione:

-  del numero di polizza;

-  del nome dell’acquirente;

-  del prezzo di aggiudicazione.

Il ricavato delle vendite è soggetto ad un diritto fisso d’asta del 10%, oltre Iva, a carico degli acquirenti.

L’aggiudicazione delle cose sottoposte all’asta è fatta al migliore offerente.

Il pagamento di importi superiori ad € 4999,99 deve essere effettuato con bonifico bancario o assegno circolare.

Ai portatori della polizza possono essere consentiti il riscatto o la rinnovazione dei pegni fino a quando i medesimi non sono stati aggiudicati all’asta pubblica.

B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. non risponde dei difetti palesi o occulti, del peso, della misura o della qualità degli oggetti aggiudicati.

 

Il delegato a presiedere le aste sorveglia che le stesse si svolgano con assoluta regolarità secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Regolamento.

In ogni caso di contestazione il delegato a presiedere decide definitivamente ed inappellabilmente.

È vietato ai dipendenti di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. di partecipare alle aste.

Il Consiglio di Amministrazione di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. ha la facoltà di sospendere la vendita di qualsiasi pegno, quando lo ritenga opportuno.

I ricavi delle vendite, al netto dei diritti d’asta e dell’IVA sono utilizzati per l’estinzione del credito di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., per capitale, interessi e diritti accessori, mentre le eventuali eccedenze restano, infruttifere, per la durata di cinque anni, a disposizione dei portatori della polizza, i quali possono esigere il “sopravanzo” di loro spettanza, presentando la polizza medesima e pagando una commissione del 10% sul sopravanzo.

  Durante il quinquennio, la Società porrà in essere, almeno una volta nel periodo, le adeguate comunicazioni a mezzo telefono, mail o missive per informare il cliente della presenza dei cd “superi” o “resti d’asta”.

Trascorso il quinquennio ed esperite le attività informative di cui sopra, i sopravanzi non reclamati dagli aventi diritto sono devoluti a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. in aumento del patrimonio.

 

 

 

 Parte seconda:  Policy di erogazione del credito

 

 

1.       Fase istruttoria – fase deliberativa -  perfezionamento del credito

Il personale addetto delle agenzie:

a)                  accoglie il cliente nei locali;

b)                 si accerta  che il cliente abbia preliminarmente consultato tutti i documenti informativi disponibili in agenzia o sul sito;

c)                  profila il cliente con adeguata verifica sotto il profilo soggettivo e oggettivo ed eventuale adeguata verifica rafforzata (Policy interna sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo approvata dal CdA del 13.01.2020); 

d)                 riceve la richiesta del cliente;

e)                  prende visione degli oggetti offerti in pegno e verifica che rientrino tra le categorie dei beni accettati dalla Società;

f)                  se il bene rientra tra le categorie merceologiche accettate dalla società, sottopone al dipendente esperto incaricato gli oggetti offerti in pegno per la relativa valutazione di stima;

g)                 in base alla valutazione di stima del dipendente incaricato, quantifica la somma erogabile al Cliente nel rispetto della normativa di settore e dei limiti operativi di cui alla presente Procedura;

h)                 decide se erogare l’importo quantificato;

i)                    provvede a far sottoscrivere in maniera grafometrica tutta la documentazione contrattuale al Cliente verificando che siano presenti tutte le sottoscrizioni necessarie;

j)                   consegna al cliente la Polizza di pegno;

k)                 richiama l’attenzione del Cliente in merito alla facoltà di presentare reclamo e di rivolgersi all’ABF o ad altri organismi di conciliazione stragiudiziale delle controversie riportata nella documentazione consegnata.

 

Nella fase di valutazione:

effettua la valutazione del valore commerciale del bene offerto in pegno;

a)                 compila a mezzo personal computer il format da cui poi verrà  creata  e  stampata  la polizza nella quale sarà annota la descrizione degli oggetti offerti in pegno e la relativa valutazione di stima, nonché la quantificazione della somma erogabile al Cliente;

b)                 se lo ritiene opportuno, fotografa il bene in format archiviabile in modalità informatica. 

 

 

2.      Chiusura in buste protette dei beni oggetto del pegno – erogazione e archiviazione della documentazione contrattuale

 

Successivamente alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, il personale addetto provvede a:

 

a)                  etichettare i beni  con un cartellino contenente i dati del cliente e il numero di riferimento della polizza;

b)                 imbustare i beni in una busta sigillata alla presenza del Cliente;

c)                  erogare l’importo;

d)                 archiviare i documenti cartacei;

e)                  archiviare i documenti informatici.

 

 

3.      Custodia  dei beni in cassaforte

I beni vengono custoditi in casseforti con modalità secretate per evidenti motivi di privacy.

 

 

4.      Dispegno della Polizza

Il dispegno è consentito in qualunque momento prima della scadenza del finanziamento ed anche successivamente sino a quando gli oggetti offerti in pegno non siano stati aggiudicati all’asta.

 

Ogni possessore di polizza potrà riscattare il relativo pegno a fronte della restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento ed il pagamento degli interessi e dei diritti accessori maturati.

 

Il personale addetto, ricevuta allo sportello la richiesta di dispegno, dovrà:

 

a)                  fissare un appuntamento con il Cliente/richiedente;

b)                 preparare il conteggio estintivo;

c)                  effettuare tutti gli adempimenti necessari per la consegna dei beni al richiedente.

Il giorno dell’appuntamento con il Cliente/richiedente, il personale addetto dovrà:

a)      ricevere il Cliente/richiedente e ritirare la polizza verificandone l’originalità e l’integrità.

 Qualora il richiedente  sia  una  persona  diversa  dal  Cliente  effettuare  tutti  gli  adempimenti antiriciclaggio di cui alla Procedura Antiriciclaggio.

  b)                 ricevere il pagamento che può avvenire:

(b.b)  in contanti verificando prima l’autenticità delle banconote;

(b.b.b.) a mezzo assegno bancario o assegno circolare e in tal caso l’operazione si perfeziona all’avvenuto incasso;

(b.b.b.b) a mezzo bonifico con perfezionamento all’atto dell’accredito sul c/c della società;

 c)                  emettere la relativa ricevuta di dispegno e far firmare grafometricamente al Cliente;

 d)                 aprire le buste/involucri che contengono i beni oggetto del pegno alla presenza del Cliente/richiedente verificando l’integrità degli oggetti e la rispondenza degli stessi rispetto a quanto indicato nella polizza e nella scheda tecnica;

 e)                  far firmare al Cliente/richiedente il retro della polizza originale;

 f)                  scaricare la  polizza apponendo la data di dispegno sulla matrice della polizza originale;

 g)                  archiviare l’intera documentazione cartacea, con corrispondente speculare archiviazione informatica.

 

5.      Rinnovazione

 I finanziamenti possono essere rinnovati in qualunque momento sino a quando il pegno non sia stato aggiudicato all’asta, previo pagamento degli interessi di custodia, di mora e di tutti gli oneri accessori se dovuti.

 In considerazione del fatto che la rinnovazione del finanziamento è una nuova concessione di credito, trovano applicazione i paragrafi da 1 a 3.

 Nel caso in cui la rinnovazione venga richiesta da un soggetto diverso dal cliente originario, l’addetto deve effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla Procedura Antiriciclaggio in relazione al presentatore della polizza.

 




                                                                                                       B.P.R. Finanziaria S.r.l.
                                                                         
Iscritta nell'albo unico degli Intermediari Finanziari al numero 195

                                                                              DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI


Redatto ai fini della trasparenza bancaria e finanziaria


CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO
Aggiornamento 
04/2024 del 01 Ottobre 2024 valido fino al 31 Dicembre 2024
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Tasso nominale annuo (su prestanza)                                                                          

calcolato per i giorni di utilizzo del prestito e                                                                     22,50%

riscosso al momento del riscatto, del rinnovo o della

vendita all’asta

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T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale)

applicato                                                                                                                       22,50%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durata massima                                                                                                 6 mesi (rinnovabile)

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Diritti anticipati fissi (su prestanza)

Diritti fissi per istruttoria pratica
                                                                                                                       6 mesi       0,00%

rimborsabili in caso di estinzione anticipata della

polizza

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Diritti di ritardo per disimpegni e rinnovi                                      Per le operazioni effettuate dopo la scadenza,
                                                                                              i diritti saranno calcolati, su prestanza, a
                                                                                              giorni dalla data di scadenza: (0,0136% per
                                                                                              ogni giorno per i pegni a 6 e 3 mesi,
                                                                                              0,0123% al giorno per le operazioni a 12
                                                                                              mesi)


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Spese preparazione vendita all’asta

Per pegni già inseriti nello stato di vendita                                                                        6 %

(calcolato su prestanza)

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Diritti d’asta

Sui pegni venduti all’asta (a carico
                                                                                                                                     10 %
dell’acquirente e calcolato sul prezzo di

aggiudicazione)





PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO

 

  • Recesso dal contratto

Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito prima della scadenza con - conseguente ritiro e riscatto degli oggetti dati in pegno.

 

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Chiusura immediata all’adempimento degli obblighi contrattuali previsti.

 

  • Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla società indirizzandolo a B.P.R. Finanziaria S.r.l. Centro Direzionale Is. B/8 Int. 80 80143 Napoli - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure attraverso consegna alla Sede di Napoli Centro Direzionale Sopralzo Ovest 80143 Napoli.

La Finanziaria dispone nei propri locali, di moduli predisposti per i reclami, a disposizione della clientela che voglia avvalersene.

La Finanziaria evaderà la richiesta tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, dandone comunicazione scritta al cliente.

Se il reclamo risultasse fondato, la società lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la società si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la società risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione.

Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si possono consultare i siti
www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla società finanziaria. Il Cliente può ritirare gratuitamente presso ogni filiale, oppure può scaricare dal sito internet della B.P.R. Finanziaria S.r.l., la “Guida pratica Conoscere l’Arbitrato Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n° 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Finanziaria devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

-all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it

-ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’ elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

 

 

 


B.P.R. Finanziaria S.r.l.                                                                                                 Il Legale Rappresentante